Costituire una società

 

NUOVA SOCIETA' O CIRCOLO: L'ITER

I vantaggi di affiliarsi alla F.I.P.S.A.S. invece di rimanere un gruppo spontaneo o magari "sommerso",  per una associazione sportiva sono molteplici ed elimina il rischio di incorrere in irregolarità amministrative passibili di controlli e sanzioni o di vedersi escludere da tanti benefici. Rispetto alle altre Federazioni e alla maggioranza di altre organizzazioni, la F.I.P.S.A.S.  è anche Ente Riconosciuto con finalità assistenziali e ciò estende ulteriormente i benefici a favore delle associazioni ad essa affiliate.

COSTITUIRE UNA SOCIETA’....

PREMESSA Un'associazione si può costituire a costo zero.

Per costituire un'associazione è indispensabile essere almeno un gruppo di persone. Una volta decisa la costituzione è necessario convocare un'Assemblea di Costituzione tra i soggetti interessati che discutano e ne approvino l'Atto Costitutivo e lo Statuto. Le associazioni sportive rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute, previste e disciplinate agli artt.36 e seguenti del Codice civile. Sono associazioni non riconosciute tutti quei circoli sportivi costituitisi per volontà di un gruppo di soci fondatori che dopo essersi riuniti, aver concordato le regole "del loro stare assieme" e aver deciso lo scopo - nel nostro caso praticare e diffondere le discipline sportive - hanno iniziato a praticare tali discipline affiliandosi alla F.I.P.S.A.S.. Le Associazioni in parola vengono definite “non riconosciute” in quanto sono prive di personalità giuridica. Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’Associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica invalsa, ed intuibili ragioni di funzionalità, fanno sì che l’Associazione non riconosciuta si costituisca, di regola, a mezzo di un atto scritto (contratto di associazione ), basato su due principali componenti: • l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento; • lo statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime dell’associazione. Per costituire un’associazione sportiva (non riconosciuta) non è obbligatoria la costituzione per atto notarile e non sono previste forme di pubblicità esterna (ad esempio, iscrizione alla Camera di commercio). Nelle Associazioni non riconosciute gli amministratori sono responsabili delle obbligazioni associative e pertanto ne rispondono solidalmente ed illimitatamente anche con il proprio patrimonio personale qualora quello societario non sia sufficiente. Per limitare la responsabilità degli amministratori, in casi specifici, si consiglia di costituirsi come Associazioni Riconosciute,  che, previste e disciplinate dagli artt. 14-24 del Codice Civile, devono: • costituirsi con atto pubblico (e' il documento redatto, con le formalità specificamente richieste, normalmente da un notaio. Particolari atti possono essere redatti con l’ausilio di un altro pubblico ufficiale Cancelliere del Tribunale, Segretario comunale). Contrariamente a quanto avviene per le Associazioni non riconosciute, nelle Associazioni Riconosciute gli amministratori non sono responsabili delle obbligazioni associative. Il riconoscimento della personalità giuridica, come principale conseguenza, assicura il beneficio della limitazione della responsabilità al patrimonio associativo. La possibilità di acquisto di beni immobili da parte delle Associazioni Riconosciute è ulteriore e diretta conseguenza delle modalità di costituzione e dell’acquisizione della personalità giuridica .

Come costituirsi e quali costi affrontare.

A) Attraverso una semplice delibera assembleare i presenti firmano il testo dell’Atto costitutivo e dello Statuto che viene conservato agli atti della Società.

B) Davanti ad un notaio: l’Assemblea dei soci si riunisce davanti ad un Notaio che roga sia l’Atto costitutivo che lo Statuto. E’ una procedura complessa ed anche abbastanza costosa.

C) Mediante registrazione presso l’Ufficio del registro o l'Agenzia delle Entrate: l’Assemblea si riunisce, fonda la Società e approva lo Statuto. Il testo dell’Atto costitutivo e dello Statuto viene poi registrato presso l’Ufficio del Registro o l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla delibera dell’assemblea.  I costi sono relativamente limitati: bisogna infatti versare l’imposta fissa di €  168,00 ed € 3,62 per la registrazione tramite il Mod. F23, e l’importo dei bolli rapportato alla lunghezza del testo da registrare (€ 14,62 ogni 4 pagine o 100 righe). La registrazione dello statuto e dell'atto costitutivo è un atto necessario per poter godere di determinate agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del Testo unico Imposte sui Redditi per gli enti non commerciali (la presunzione di non commercialità e, quindi, la loro irrilevanza fiscale, sia ai fini Ires che Iva dei corrispettivi introitati dall’associazione sportiva a fronte di servizi resi agli associati o tesserati alla Federazione di appartenenza). Alle società che hanno intenzione di costituirsi esclusivamente per partecipare a qualche competizione sportiva si consiglia di adottare la prima procedura.

.....LA DECISIONE E’ PRESA. NASCE LA SOCIETA’.  

ATTO PRIMO

A) REDAZIONE ATTO COSTITUTIVO (compilare almeno 3 copie)  ATTOCOSTITUIVO L’atto costitutivo evidenzia il momento in cui si crea l’associazione e indica i nominativi dei soci fondatori, la data e il luogo di costituzione.
B) REDAZIONE STATUTO conforme ai principi previsti dalla legge 27 Dicembre 2002 n°289 e successive modificazioni FACSIMILE_STATUTO In particolare lo Statuto deve prevedere: - la denominazione della Società deve contenere la dizione “Associazione sportiva dilettantistica” l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; - l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; - l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; - le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; - l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; - le modalità di scioglimento dell’associazione; - l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società; - l’obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.P.S.A.S. alla quale la società è affiliata o intende affiliarsi; tale obbligo, qualora lo Statuto attualmente in vigore, sia conforme ai punti precedenti, può essere assolto con delibera dell’assemblea per evitare ulteriori modifiche dello Statuto. Se lo Statuto, qualora esistente, non possedesse tutti questi requisiti l’assemblea della Società dovrà procedere agli opportuni cambiamenti. Lo statuto può essere modificato ed adeguato alla nuova realtà dell’associazione, mediante approvazione del nuovo testo da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, convocata e costituita secondo le modalità previste dal vecchio statuto. Lo statuto ha natura contrattuale, poiché è un accordo pluriassociativo, e contiene lo schema di gestione dell’associazione (assemblea dei soci, consiglio direttivo e presidente, scopo sociale ed eventuali organi di controllo).

I Soci L’Associazione è composta da soci fondatori ed effettivi. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione. Costoro sono esentati dall’impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie dell’associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo. Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività sportiva all’interno dell’associazione, previa iscrizione alla stessa. I soci effettivi maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Possono essere soggetti all’elettorato passivo solo dopo due anni di iscrizione all’associazione. I diritti dei soci sono indicati nell’Atto costitutivo. In generale, i soci hanno diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali avendo, inoltre, il dovere di rispettare sia nel campo sportivo che non il buon nome e l’immagine dell’associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione. I soci cessano automaticamente di appartenere all’associazione in caso di mancato rinnovo dell’adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto. La cessazione potrà avvenire anche per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo all’andamento del sodalizio.

ATTO SECONDO
REGISTRARE O MENO LO STATUTO A questo punto è necessario riflettere sull’opportunità di registrare lo statuto all’Ufficio delle Entrate. Si segnala che, ai fini federali, non è richiesta la prevista registrazione del nuovo Statuto sociale, che tuttavia è fortemente consigliata in quanto la stessa è indispensabile ai fini fiscali, qualora l’Associazione o la Società Sportiva intenda usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 148 del T.U.I.R..

Ai fini fiscali, la legge 289/02 articolo 90 e successive modificazioni ha disposto una serie di benefici fiscali per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche. Se esse vogliono godere di tutti i benefici previsti, devono registrare l’atto pagando l’imposta di registro. In particolare la presunzione che la Società non sia un Ente Commerciale si applica se il Nuovo Statuto è stato registrato come atto privato autenticato o registrato o atto pubblico. Nel caso di un'associazione la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci, piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell’associazione. In secondo luogo le associazioni sportive, culturali, ricreative, di promozione sociale possono svolgere attività verso i propri soci senza considerarle di tipo commerciale, solo se il loro atto costitutivo e statuto è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata. Tuttavia la formalità della registrazione viene richiesta solo per alcuni adempimenti specifici, principalmente nei rapporti con gli Enti pubblici (ad es. per chiedere un contributo, iscrizione ad Albi, attività commerciale e sponsorizzazione, pagamento compensi, organizzazione eventi, ricevimento erogazioni liberali ecc.). Le Società che non si avvalgono di tali rapporti non hanno necessità di registrare Atto costitutivo e Statuto. Se si decide di registrarlo dovranno essere adottate le seguenti procedure:

· Versare in banca, utilizzando il Modello F23, l’importo di €. 168,00 e di €. 3,62; · Portare n. 6 marche da bollo da €. 14,62  da apporre all’atto costitutivo e statuto (ogni cento righe o quattro pagine n. 1 marca da bollo); · Consegnare all’Ufficio del Registro n. 2 copie in originale dell’atto costitutivo e dello statuto, (possibilmente scritto su fogli uso bollo), il versamento della tassa per la registrazione pari ad €. 168,00 e  le marche da bollo sopra citate.

ATTO TERZO

Richiesta del Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. L'associazione deve richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale che ha la funzione di targa identificativa e che consente la riconoscibilità dell'associazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Per poter ottenere l'attribuzione del Codice Fiscale il legale rappresentante dell'associazione o la persona da questi delegata deve presentare al competente ufficio delle entrate un apposito modulo, compilato in ogni sua parte. L'ufficio rilascia immediatamente il codice fiscale a mezzo di un certificato apposito. Esso ha natura solamente identificativa dell'associazione, ossia fornisce un'identità e non comporta alcun obbligo amministrativo correlato, al contrario di quanto si verifica con la richiesta di attribuzione di Partita IVA. Entro 30 giorni dalla data di costituzione va comunicato all’Agenzia delle Entrate, l’inizio dell’attività e presentata la richiesta di  attribuzione del Codice Fiscale e/o eventuale partiva I.V.A. (solo per chi svolge attività anche commerciale occasionale) utilizzando il modello AA7/8 scaricabile sul sito internet, http://www.agenziaentrate.gov.it/ al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. La richiesta di Partita IVA presuppone una dichiarazione di inizio attività commerciale che comporta, automaticamente, una serie di oneri, indipendenti dalla realizzazione o meno di ricavi. E' quindi chiaro che, qualora un'associazione voglia iniziare anche una attività commerciale, dovrà richiedere l'attribuzione del numero di Partita IVA e, quindi, si troverà a possedere due diversi codici identificativi: l'uno, cioè il Codice Fiscale, ai fini anagrafici, l'altro, la Partita IVA, ai fini fiscali.

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